Sapido Gr-1100 Manual de usuario Pagina 25

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Capitolato di gara
25
ALLEGATO 2
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DISPOSIZIONI GENERALI
I prodotti inclusi nel presente allegato devono garantire l’assenza di organismi geneticamente
modificati tramite certificazioni e quanto dispone il Regolamento CE n. 641/2004 del 6 aprile 2004
(recante norme attuative del Regolamento CE n. 1829/2003) e Regolamento CE n. 1830/2003 del 22
settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti ottenuti da OGM.
I prodotti biologici dovranno essere conformi alle normative di riferimento ed in particolare
dovranno rispettare il disposto del regolamento CEE n. 2092 del 24/06/91, del D.Lgs, 17/03/95 n.
220, del regolamento CEE 1804/99 e di tutte le altre normative vigenti in materia.
L’etichettatura di tali prodotti deve rispettare l’art. 5 del Reg. CEE n. 2092/91 e s.m. e cioè riportare:
· il Paese di produzione in sigla
· l’organismo di controllo in sigla
· il codice del produttore
· il numero della confezione preceduto dalla lettera T se trasformato o F se fresco
· l’indicazione dell’ottenimento dell’autorizzazione alla stampa dell’etichetta.
I prodotti aventi un’etichettatura non a norma del predetto regolamento non saranno accettati.
Per prodotti provenienti da agricoltura integrata si intende una ”strategia con la quale si
mantengono le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza sfruttando i
meccanismi naturali di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal punto di vista
ecologico, economico e tossicologico”.
L’Amministrazione intende inoltre avvalersi dell’utilizzo di prodotti del Mercato Equo e Solidale.
L’etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme al D. Lgs. 27/01/92 n. 109 e al D.
Lgs 16/02/93 n. 77.
Si intende per etichettatura l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini
o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente nell’imballaggio o su
un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto
medesimo.
Per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato si intende l’unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore finale, costituito da un prodotto alimentare avvolto in tale
imballaggio in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta
o alterata.
L’etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita
b) l’elenco degli ingredienti
c) il quantitativo netto
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