
Capitolato di gara
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la presenza all’interno dell’involucro di un eccessivo deposito di seriosità rosso bruna
solidificata.
I suddetti tagli anatomici saranno confezionati utilizzando involucri e materiali d’imballaggio
conformi alle disposizioni vigenti, nelle pezzature richieste.
Carni suine fresche di provenienza nazionale a marchio DOP
o la carne deve provenire da suini magroni e deve soddisfare le vigenti disposizioni per la
vigilanza igienica ai sensi del D.Lgs. 286/94 e del DM 23/11/95;
o gli animali devono essere nati e allevati in Italia nel rispetto di un disciplinare di produzione
aderente ad un consorzio controllo “QUALITA’ CARNE” o “Allevamenti Biologici”
approvato da un ente certificatore autorizzato ed inoltre:
o deve provenire da stabilimenti di macellazione e di sezionamento italiani abilitati alla
commercializzazione delle carni in ambito CEE ed in possesso del relativo bollo sanitario;
o deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta,
consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa;
o essere rigorosamente fresca, non surgelata o congelata
o deve essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. n.327 26 marzo 1980 e D.M.
23/11/95, con temperatura durante il trasporto tra i 0°C e i +4°C , con tolleranza fino a +7°C,
per la carne fresca
o deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine.
La carne suina fresca disossata, preconfezionata in confezioni sottovuoto dovrà essere del tipo
lonza ricavata dal lombo disossato, completamente rifilata delle parti non proprie e del grasso. La
data di confezionamento del prodotto non deve essere antecedente a 4 giorni dalla data di
consegna nella cucina.
Sulle confezioni del sottovuoto non si deve riscontrare:
- la perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per eventuali lacerazioni
dell’involucro preesistenti alla consegna;
- la presenza all’interno dell’involucro di un eccessivo deposito di sierosità di colorazione
rosso-bruna solidificata.
Carni avicunicole fresche: pollo – tacchino - coniglio
Gli animali devono essere nati e allevati in Italia, nel rispetto di un disciplinare di produzione
aderente ad un consorzio controllo “Qualità carne” o “Allevamenti Biologici” approvato da un ente
certificatore autorizzato; da allevatori selezionati che applicano un sistema di allevamento controllato
ma simile a quello rurale.
Allevati a terra, in ambienti sani e spaziosi, a luce naturale, senza ventilazione forzata.
Tipologia: polli in busto, petti di pollo, anche di pollo, cosce di pollo, fesa di tacchino, busto con
cosci di coniglio disossato.
Le carni dovranno provenire da animali che siano stati sottoposti in fase di macellazione (in forma
singola) a visita sanitaria e devono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico-sanitario
contenute nella disposizioni di legge che regolano la produzione, il commercio, il trasporto (DPR n.
559 del 30/02/92 - D.Leg.vo. n. 109 del 27/01/92) .
Deve presentare in ogni sua parte il marchio della visita sanitaria e di classifica.
Ai fini della prevenzione della diffusione delle malattie infettive e diffusive del pollame, dovrà
esserci rispondenza alle norme di etichettatura dell’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005.
La carne deve altresì :
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