
Capitolato di gara
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• siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica nello interno della frutta,
scudetti di cocilli aderenti all'epicarpo, tacche crostose, spacchi semplici o radicali derivanti da
ticchiatura, ecc.);
• presentino distacco prematuro dal peduncolo (sgambatura) o morfologia irregolare dovuta a
insufficienza di sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia;
• non siano privati del torsolo e dalle parti inutilizzate nella misura prevista.
Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque materiale idoneo. Essi devono essere:
- solidi;
- costruiti a regola d'arte in modo da assicurare fino al consumo la perfetta
conservazione dei prodotti contenuti;
- puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche.
L'imballaggio deve essere nuovo. Per i prodotti venduti a tara-merce il peso dell'imballaggio non
deve superare il 12% dei peso del collo, fatta eccezione per gli imballaggi contenenti fogliame
(insalate, spinaci ecc..) il peso dei quali non deve superare il 18% di peso del collo. Ogni collo deve
essere pulito e contenere un prodotto della stessa qualità e varietà, impaccato in strati ordinati, di
grandezza omogenea e dello stesso calibro (se esiste per il tipo di ortofrutticolo), con una tolleranza
in più o in meno dei 5% rispetto al calibro massimo o al calibro minimo. Il numero dei pezzi con
calibratura diversa da quella indicata sull'imballaggio non deve superare il 10% dei pezzi contenuti in
ciascun collo.
In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato, o in etichetta, in
modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:
• denominazione e sede della ditta confezionatrice del prodotto;
• prodotto, varietà e tipo;
• qualifica di selezione extra o prima;
• calibratura con indicazione espressa in centimetri della circonferenza minima e massima dei
frutti, dove prevista.
Possono inoltre essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona di produzione.
L’etichettatura deve essere conforme ai D.Leg.vo 109/92 e 68/00 e successive integrazioni.
ORTOFRUTTA DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA E INTEGRATA
Per i prodotti di coltivazione biologica dovrà essere rispettato il disposto del regolamento CEE n.
2092/91, del D.M. 338 del 25.05.92, del D.Lgs. 17/3/1995 n. 220, del Regolamento CEE n. 1804/99 e
di tutte le altre normative vigenti in materia.
La coltivazione agricola biologica adotta tecniche che escludono l’impiego di prodotti chimici di
sintesi e sistemi di forzatura delle produzioni medesime.
Per le sole ditte che producono, commercializzano o si approvvigionano di prodotti freschi e/o
trasformati provenienti anche da altro tipo di agricoltura (integrata, chimica, ecc.) è prescritto che
sulle confezioni dei prodotti biologici debbano essere indicate le seguenti informazioni:
- lotto di prodotto nei casi previsti dalla legge;
- produttore e luogo di produzione;
- ente certificatore con numero di riconoscimento come previsto dalle normative;
- codice produttore e numero dell’etichetta;
- data di scadenza o termine minimo di conservazione nei casi previsti dalla legge.
Per le ditte che invece producono, commercializzano o si approvvigionano di soli prodotti biologici,
le informazioni di cui sopra sono sostituite da una autodichiarazione con la quale il rappresentante
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