
Capitolato di gara
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D.L. n. 493 del 25/9/95 in grado di mantenere il prodotto alla temperatura di –18°C, che peraltro deve
essere mantenuta dal momento della surgelazione al momento dello scongelamento in ogni punto
dell’alimento; sono tollerate brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C.
Gli alimenti surgelati devono essere in confezioni originali, chiuse dal fabbricante o dal
confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni
microbiche o di altro genere e dalla disidratazione; i materiali a contatto con i surgelati devono
possedere i requisiti previsti dalla Legge n. 283 del 30/4/62 e s.m.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.L. 109/92 e dal D.Lgs. 27/1/92
n. 110. Lo scongelamento deve avvenire a temperatura compresa tra 0 e 4°C, non in acqua; è vietato
inoltre il consumo dopo le 24 ore dallo scongelamento così come ricongelare un prodotto già
scongelato.
I prodotti surgelati non devono presentare:
• Alterazioni di colore, odore e sapore;
• Bruciature da freddo;
• Parziali decongelazioni, quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della
• confezione;
• Ammuffimenti;
• Fenomeni di putrefazione profonda.
Il test di rancidità deve risultare negativo.
PESCE SURGELATO
I prodotti ittici congelati o surgelati devono provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti
nelle liste di riconoscimento CEE oppure extracomunitari, a questi equiparati e come tali riconosciuti
dalla CEE, nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle
normative vigenti con particolare riferimento a quelli indicati al cap. V dell'allegato al D.Lg.vo
531/92.
Rispetto all’elenco allegato i filetti dei pesci richiesti dovranno essere privi di lische.
Tipologie previste: Filetti di sogliola, platessa, halibut (non glassato di pezzatura compresa tra 400 e
700 g), sgombro, salmone, misto per frittura, nasello, pesce spada, totano, polpo. Il confezionamento
dei bastoncini di pesce è a cura dei centri produzione pasti.
Le consegne dei prodotti ittici surgelati, la cui scadenza non deve superare i mesi 18 dalla data di
produzione e confezionamento per i pesci magri, di mesi 12 per i pesce semi-grassi ed i mesi 8 per i
pesci grassi, dovranno avere almeno 9 mesi di validità conservativa.
Durante l'intero periodo della fornitura la ditta deve disporre, ove previsto, dei certificati sanitari che
scortano i prodotti della pesca di provenienza estera.
La glassatura dei prodotti ittici surgelati, se presente, dovrà essere indicata sull'imballaggio e dovrà
essere contenuta nelle percentuali tra il 10% ed il 20% del peso del prodotto.
Devono possedere livelli di mercurio entro i limiti previsti dal DM 9.12.93.
ORTAGGI SURGELATI
L’impiego di ortaggi surgelati andrà contenuto il più possibile ed è preferibile l’impiego del
corrispondente prodotto fresco tutte le volte che la reperibilità stagionale e i tempi organizzativi di
preparazione lo permettono.
E’ possibile l’utilizzo di prodotti surgelati a lotta integrata. L’Agenzia potrà richiedere alla Ditta
l’elenco degli ortaggi surgelati impiegati e concordare variazioni alle scelte operate.
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